Il Consiglio dei Ministri del 18.11.2021 ha dato attuazione alla legge delega n. 46/2021, istituendo l’atteso Assegno unico universale per le famiglie, che porterà notevoli e importanti novità dal marzo 2022.
L’Assegno unico è un beneficio economico erogato mensilmente alle famiglie con figli a carico, per importi variabili a seconda della composizione del nucleo familiare e dell’ISEE (in assenza di ISEE, sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente). La misura, che va da € 25 a 175 a figlio, sostituisce le attuali previsioni di sostegno alle famiglie e alla natalità (con la sola eccezione del bonus nido) e, in caso di nuovi nati, spetta a decorrere dal 7 mese di gravidanza.
Beneficiari – L’assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari (compresi i lavoratori autonomi):
– per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati decorre dal 7° mese di gravidanza;
– per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolga il servizio civile universale;
– per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
L’assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (salvo nel caso di affidamento esclusivo).
Requisiti – Per accedere all’assegno, il richiedente deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del sussidio:
– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
– essere assoggettato al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
– essere residente e domiciliato in Italia;
– essere o essere stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Maggiorazione transitoria – Inoltre, viene garantita una maggiorazione transitoria dell’importo dell’assegno unico per i primi 3 anni, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e il rispetto del principio di progressività. Per avere diritto a questa maggiorazione i soggetti dovranno rispettare le seguiti caratteristiche:
valore dell’ISEE inferiore a € 25.000;
aver percepito, nel 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.
Le modalità di presentazione saranno in forma telematica sul sito Inps o attraverso i patronati; pertanto, il consiglio è di attivarsi in autonomia alla richiesta accedendo al sito dell’Inps tramite le credenziali Spid oppure di contattare il proprio patronato di riferimento.
Chi può presentare la domanda – La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, al genitore affidatario. I figli maggiorenni possono presentare autonomamente la domanda e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.
Pagamento dell’assegno unico – L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN comunicato in sede di domando o mediante bonifico domiciliato.