– Art. 1284, comma 1, C.c.
– Decreti MEF 13.12.2021 e 21.12.2021
Con il Decreto 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. 15.12.2021, n. 297, il MEF ha stabilito che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile è fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”.
La variazione del tasso di interesse legale ha effetto sulla regolazione dei rapporti tra debitore – creditore, sulla determinazione dell’usufrutto vitalizio e sulla regolarizzazione delle violazioni tramite l’istituto del ravvedimento.
REGOLAZIONE RAPPORTI DEBITORE – CREDITORE
La nuova misura degli interessi legali è applicabile dall’1.1.2022 ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti (salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge).
In particolare, la modifica interessa una serie di rapporti economici tra le parti disciplinati dal Codice Civile, tra i quali ad esempio:
– danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224);
– interessi nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1282);
– interessi compensativi sul prezzo (art. 1499);
– anticipazione all’affittuario (art. 1652);
– interessi sulle somme riscosse, contratto di mandato, a carico del mandatario (art. 1714);
– spese e compenso del mandatario (art. 1720);
– interessi, contratto di mutuo (art. 1815);
– interessi, conto corrente (art. 1825).
La modifica del tasso degli interessi legali opera anche in materia di locazioni immobiliari, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del conduttore sul deposito cauzionale.
DETERMINAZIONE USUFRUTTO VITALIZIO
Considerato che l’usufrutto vitalizio è determinato sulla base della seguente formula:
la variazione del tasso si riflette anche sulla determinazione del relativo valore. Va considerato che:
– il coefficiente è tanto più elevato quanto inferiore è l’età dell’usufruttuario;
– il valore della nuda proprietà risulta per differenza tra il valore della proprietà e il valore dell’usufrutto.
Con il Decreto 21.12.2021, pubblicato sulla G.U. 30.12.2021, n. 309, il MEF ha approvato i nuovi coefficienti utilizzabili dall’1.1.2022 per il calcolo del valore dell’usufrutto e della nuda proprietà applicando il nuovo tasso di interesse legale del 1,25%.
RAVVEDIMENTO
l tasso di interesse legale si riflette altresì sulla determinazione degli interessi dovuti al fine di regolarizzare, tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, le omissioni / irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi (IVA, IRPEF, ritenute, ecc.). L’aumento del tasso di interesse legale si traduce dall’1.1.2022 in un incremento del costo del ravvedimento.