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Convertito in legge il Sostegni - bis: ecco le novità

È stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis). Il testo è ora atteso in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle disposizioni.

Una delle principali novità è sicuramente la proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa, estesa anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa, compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir.

Potranno essere effettuati entro il prossimo 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione dello 0,40 % tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021. Nello specifico, sono compresi nella proroga i versamenti relativi a Irpef e addizionali comunali e regionali; Ires; Irap; l’imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari; l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa; la cedolare secca; Ivie e Ivafe; saldo Iva 2020 maggiorato dell’1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il diritto annuale delle Camere di Commercio; saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che, con il messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021 sono stati sospesi i termini per il versamento del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).

‍Non trova invece applicazione il maggior termine del 15.09.2021 ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all’articolo 13, comma 4-bis, una riapertura dei termini (fino al 15.11.2021) per la redazione e l’asseveramento della perizia di stima e per il versamento dell’imposta sostitutiva.

‍Si precisa, inoltre, che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15.10.2021 con la maggiorazione dello 0,40%.
Di seguito si richiamano, in sintesi, le altre novità più rilevanti.

Nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio È prevista una modifica ai termini di versamento, che, in forza del nuovo articolo 1-sexies, sono così individuati:


a) entro il 31 luglio 2021 (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;


b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;


c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;


d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;


e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.


Esenzione Imu per i locatori con blocco degli sfratti Alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti-Covid, è riconosciuta l’esenzione Imu per l’anno 2021.

Sospensione del programma “cashback” e credito d’imposta POS Trovano accoglimento, nell’ambito del provvedimento in esame, le previsioni del D.L. 99/2021 con le quali era stato sospeso il cashback ed erano stati potenziati i crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei Pos.Tra l’altro, nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 viene portato al 100% delle commissioni, il credito d’imposta per gli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali, e che adottano strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (ovvero i registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi), ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.Per approfondimenti si rinvia al contributo “Nuovi crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos”

‍Contributo a fondo perduto per i soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro) e per i titolari di reddito agrario Viene introdotto un nuovo comma, il 30-bis, all’articolo 1 D.L. 73/2021, con il quale si riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi nel secondo periodo d’imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di conversione (2019, per i soggetti solari) superiori a 10 milioni di euro, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.Sono previste tre diverse modalità di calcolo.Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 Tuir.

Credito d’imposta locazioni esteso alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni Il credito d’imposta locazioni spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

‍Il credito d’imposta spetta, anche in assenza di calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.A queste imprese il credito d’imposta spetta nelle misure del 40% (contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del 20% (contratti di affitto d’azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).

‍Credito d’imposta sanificazione per i b&b Tra i potenziali beneficiari del credito d’imposta sanificazioni riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i B&B non muniti di codice identificativo regionale, ma che autocertificano lo svolgimento dell’attività ricettiva.

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Sostegni bis: le novità in sintesi
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Sostegni-bis