/ Area Riservata

Detrazione 110%

Per quanto riguarda la detrazione del 110% di cui all’art. 119, DL n. 34/2020 risulta una generale conferma degli interventi agevolabili nonché della possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo della fruizione in dichiarazione dei redditi della detrazione spettante, con l’aggiunta, in alcuni casi, degli ulteriori adempimenti originariamente introdotti dal c.d. “Decreto Controlli antifrodi”, come di seguito illustrato.

Per quanto riguarda l’ambito temporale della proroga, sono previsti termini diversi in base al soggetto che effettua l’intervento (persona fisica / condominio / IACP e soggetti assimilati) nonché in base all’immobile oggetto degli interventi (condominio / unità indipendente / edificio con massimo 4 unità).

Rateazione detrazione spettante 
Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo con riferimento alle spese sostenute a decorrere dall’1.1.2022. 
La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:
– installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica / riduzione del
rischio sismico “trainanti”;
– installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

Impianti solari fotovoltaici 
Il riformulato comma 5 dell’art. 119 relativo all’installazione di impianti solari fotovoltaici, oltre a prevedere la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata:
– conferma l’importo massimo di spesa agevolabile di € 48.000 e comunque di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. 
In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 in esame interviene soltanto sul primo periodo del citato comma 5, resta applicabile il limite di € 1.600 per ogni kW di potenza nominale previsto dal secondo periodo del comma 5;
– dispone che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come più avanti riportato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.  

“Colonnine di ricarica” veicoli elettrici 
é confermato che rientra tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti” l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. “colonnine di ricarica”, di cui all’art. 16-ter, DL n. 63/2013.

Per quanto riguarda:
l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di: 
– € 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno ex comma 1-bis dell’art. 119;
– € 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
– € 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine;
fermo restando che l’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare;
la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come di seguito illustrato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

Proroga termini sostenimento spese agevolabili 
Come sopra accennato, la proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base all’intervento, al soggetto e all’immobile. 
In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis dell’art. 119, risulta ora che:
per gli interventi “trainanti” eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
70% per le spese sostenute nel 2024;
65% per le spese sostenute nel 2025.

Tali termini e misure riguardano anche le spese sostenute:
da ONLUS ex art. 10, D.Lgs. n. 460/97, da OdV e APS iscritte nei relativi registri;
da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dell’edificio / condominio;
per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), DPR n. 380/2001;
– la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi “trainanti” eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. “villette”) da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo;
– per gli interventi “trainanti” effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) / enti assimilati:
è già previsto che la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30.6.2023;
la lett. e) del comma 28 in esame dispone ora che nel caso in cui alla data del 30.6.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.

La lett. b) del comma 28 in esame dispone l’estensione dell’agevolazione prevista per gli IACP / enti assimilati dall’art. 119, comma 3-bis anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2023 / 31.12.2023 alle condizioni sopra riportate.

Asseverazione congruità delle spese 
Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:
– sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.

Asseverazione congruità delle spese 
Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:
– sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.
I prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;
rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019; 
di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. 

Visto di conformità per detrazione in dichiarazione 

Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell’art. 119 in base alla quale è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante. 

Asseverazione congruità delle spese 
Integrando il comma 13-bis dell’art. 119, ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi “trainanti” di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è necessaria l’asseverazione dei lavori e la congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:
– sarà necessario considerare, oltre al DM 6.8.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 9.2.2022.
I prezzari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 6.8.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, DL n. 63/2013;
rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019; 
di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis, comma 1, TUIR. 

Visto di conformità per detrazione in dichiarazione 

Recependo quanto previsto dal citato DL n. 157/2021, ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell’art. 119 in base alla quale è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante. 

Fattori di conversione per classe energetica detrazione 110% 
Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali, necessari per poter fruire della detrazione del 110% per la riqualificazione energetica degli edifici che richiede il miglioramento della classe energetica, è disposto che per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19.7.2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi. 


OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

Con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis dell’art. 121, DL n. 34/2020, è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l’opzione per gli interventi di cui al comma 2 del citato art. 121, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute:
fino al 2024, per gli interventi con detrazione “ordinaria” di cui al citato comma 2;
fino al 2025, per gli interventi di cui al citato art. 119 per i quali spetta la detrazione del 110%.

Recepimento disposizioni c.d. “Decreto Controlli antifrodi” (soppresso)
Introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 121 sono “recepite” ulteriori disposizioni del c.d. “Decreto Controlli antifrodi” in base alle quali, in caso di opzione per la cessione del credito / sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 dello stesso art. 121 (interventi sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%) sono richiesti:
il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista / consulente del lavoro / ecc.) nonchè dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/97; 
l’attestazione della congruità delle spese sostenute secondo i prezzari previsti dal comma 13-bis dell’art. 119 sopra commentato.

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e asseverazioni richieste rientrano tra le spese detraibili e quindi per le stesse il contribuente fruisce della detrazione nella misura (percentuale) prevista per i relativi interventi.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA “ORDINARIA”
Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% – 50%. 

Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di: 
schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70% – 75% (art. 14, comma 2-quater).
Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrate, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell’80% – 85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 del citato art. 14, DL n. 34/2020.

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO “ORDINARIO”
È prorogato dal 31.12.2021 al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:
gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all’art. 16-bis, TUIR nella misura del 50%, sull’importo massimo di € 96.000;
gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive. 
Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche:
le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato art. 16, spettanti nella misura:
del 70% – 80% in presenza di passaggio ad 1 / 2 classi di rischio sismico inferiore;
del 75% – 85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione / ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75% – 85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di € 96.000 per unità immobiliare.

“BONUS MOBILI”
Il c.d. “bonus mobili” è prorogato alle spese sostenute fino al 2024, con le seguenti novità:

per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente

la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:
€ 10.000 per il 2022 (fino al 2020 era pari a € 10.000 e nel 2021 è stata innalzata a € 16.000);
€ 5.000 per il 2023 e 2024;
a prescindere dall’ammontare delle spese di “ristrutturazione” propedeutiche al bonus.
Confermando la logica già prevista con riferimento all’anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all’anno di inizio dei lavori di “ristrutturazione”, è disposto che “la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto” dei mobili / grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile “ristrutturato”.

“BONUS VERDE”
Il c.d. “bonus verde”, ossia la detrazione del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, relativa agli interventi di:
“sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
è riconosciuta anche per il 2022, 2023 e 2024.

“BONUS FACCIATE”

Il c.d. “bonus facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute nel 2022.

SUPERAMENTO / ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITTETONICHE
Con l’introduzione del nuovo art. 119-ter al DL n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. 
Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali e la spesa massima agevolabile è pari a:
€ 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
€ 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
€ 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell’impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

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