È stata approvata definitivamente la c.d. Finanziaria 2022, contenente una serie di novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2022, tra le quali si segnalano le seguenti:
A decorrere dal 2022 l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché arti e professioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. n. 446/97. Rimangono ancora assoggettate ad IRAP, a titolo esemplificativo:
snc, sas, società di fatto, associazioni professionali / società tra professionisti;
società e enti soggetti Ires (spa, sapa, srl, società cooperative, ecc.).
ESENZIONE BOLLO CERTIFICAZIONI DIGITALI
È confermata anche al 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, ossia mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.
RIFINANZIAMENTO “SABATINI-TER”
É confermata la (re)introduzione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
Per importi superiori alla predetta soglia il contributo è erogato in più quote.
In altre parole, con l’introduzione della predetta soglia l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI è prevista soltanto per importi non superiori a € 200.000. Prima di tale modifica il contributo era erogato in un’unica soluzione indipendentemente dall’importo del finanziamento.
FONDO GARANZIA PMI
A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022, dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
A decorrere dall’1.4.2022, per effetto della modifica apportata alla lett. a) del comma 1 del citato art. 13, la garanzia non è più concessa a titolo gratuito, bensì previo pagamento di una commissione, da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96.
Come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. m), previa autorizzazione della Commissione UE, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% e, a decorrere dall’1.7.2021, con copertura al 90%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’art. 106, D.Lgs. n. 385/93 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito a favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività d’impresa / arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K (Attività finanziarie e assicurative) della Tabella ATECO la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19.
a seguito delle modifiche apportate alla citata lett. m):
a decorrere dall’1.1.2022 la copertura del fondo si riduce dal 90% all’80%;
a decorrere dall’1.4.2022 per il rilascio della garanzia è richiesto il pagamento di una commissione da versare al Fondo per la garanzia delle PMI di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a).
è inoltre prorogata dal 31.12.2021 al 30.6.2022 la destinazione delle risorse del predetto Fondo di garanzia, fino ad un importo massimo di € 100 milioni, all’erogazione della garanzia a favore degli enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo Settore / enti civilmente riconosciuti.
A decorrere dall’1.7.2022, alle richieste di ammissione alla garanzia del predetto Fondo di cui al citato art. 2, comma 100, lett. a), non si applica la disciplina prevista per l’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, in applicazione della Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, c.d. “Temporary Framework”.
Fino al 30.6.2022 la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’ammissione del Fondo di garanzia allegate al Decreto MISE 12.2.2019.
A decorrere dall’1.7.2022 fino al 31.12.2022, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al citato art. 2 è pari a € 5 milioni e la garanzia è concessa mediante applicazione del predetto modello di valutazione di cui alla parte IX, lett. A. In base a tale modello, la valutazione del merito di credito ai fini dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (diversi dalle start-up), è effettuata tramite l’attribuzione agli stessi di una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle classi di valutazione e delle fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.
SOSTEGNO LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
È confermata la proroga dal 31.12.2021 al 30.6.2022 della concessione, da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”.
A seguito della modifica apportata al comma 2 del citato art. 1, ora è previsto che per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni o del maggior termine di 10 anni, le garanzie sono rilasciate entro il 30.6.2022 (in precedenza 31.12.2021), con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.
Su richiesta, i finanziamenti già garantiti da SACE spa (aventi una durata non superiore a 6 anni) possono essere:
estesi fino ad una durata massima di 10 anni;
sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.
AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI TRAMITE MOD. F24
È confermato l’aumento a regime, a decorrere dal 2022, a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale di cui all’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.
AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” UNDER 36
È confermata la proroga dal 30.6 al 31.12.2022 delle agevolazioni per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” per l’acquisto della “prima casa”. In particolare per gli:
atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” (tranne quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9) come definite dalla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86;
atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà / usufrutto / uso e abitazione relativi alle stesse;
stipulati nel periodo 26.5.2021 – 31.12.2022 (in precedenza 30.6.2022), è previsto l’esonero dal pagamento:
dell’imposta di registro;
delle imposte ipotecaria e catastale;
a favore degli under 36 con un ISEE non superiore a € 40.000.
In caso di acquisto della “prima casa” soggetto ad IVA (aliquota ridotta del 4%), considerato che l’IVA deve essere comunque corrisposta all’impresa cedente, l’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta, utilizzabile:
in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti / denunce presentati dopo l’acquisizione del credito;
in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto;
in compensazione nel mod. F24 (codice tributo “6928”).
BONUS AFFITTO UNDER 31
è confermata la modifica della detrazione di cui al comma 1-ter dell’art. 16, TUIR, a favore dei “giovani” che stipulano contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, c.d. “bonus affitti giovani”.
In particolare, possono beneficiare del bonus:
i giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71;
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/98:
per l’intera unità immobiliare / porzione di essa;
da destinare a propria residenza.
La detrazione spetta per i primi 4 anni di durata del contratto (in precedenza per i primi 3) nella misura:
pari a € 991,60;
ovvero, se superiore
pari al 20% del canone di locazione, entro il limite massimo di € 2.000 di detrazione.
BONUS LIBRERIE
Nell’ambito della Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) il Legislatore con l’art. 1, commi da 319 a 321, ha previsto, a decorrere dal 2018, uno specifico credito d’imposta “parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione” / altre spese individuate dal MIC (Ministero della Cultura) a favore degli esercenti attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, c.d. “Bonus librerie”.
Al fine di potenziare le attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri è ora confermato l’incremento di € 10 milioni dello stanziamento previsto per il biennio 2022-2023.
BONUS CULTURA 18ENNI
È confermato il riconoscimento “a regime” dal 2022 del c.d. “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nell’anno di riferimento, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il bonus:
è riconosciuto per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
non costituisce reddito imponibile per il beneficiario;
non rileva ai fini dell’ISEE.
RIFINANZIAMENTO BONUS TV E DECODER
Con l’intento di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, l’art. 1, comma 1039, lett. c), Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018), le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18.10.2019, ha previsto un contributo c.d. “bonus TV 5G” per l’acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi radiotelevisivi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 / HEVC.
A tal fine è prevista l’assegnazione di un buono di un valore massimo di € 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi (dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori) con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.
Il Legislatore, con l’art. 1, comma 614, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), allo scopo di favorire il rinnovo / sostituzione degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le predette nuove tecnologie e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, ha esteso il “bonus TV 5G” all’acquisto / smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Le disposizioni attuative di tale previsione sono state definite dal MISE con il Decreto 5.7.2021.
In sede di approvazione, al fine di dare continuità e potenziare gli interventi relativi all’acquisto dei predetti apparecchi televisivi / decoder l’agevolazione è estesa al 2022 e trova applicazione in base ai citati Decreti.
Procedura agevolata over 70 è prevista una procedura agevolata per assicurare ai soggetti aventi diritto al bonus per l’acquisto di un decoder:
di età pari o superiore a 70 anni all’1.1.2022;
che usufruiscono di un trattamento pensionistico non superiore a € 20.000 annui;
di ottenere il bonus direttamente presso la propria abitazione.
In particolare è previsto che Poste italiane spa, può procedere, su richiesta degli aventi diritto, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell’interessato, di un decoder idoneo alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2 / HEVC) di prezzo non superiore a € 30.
L’INPS / altri Istituti previdenziali e l’Agenzia delle Entrate forniscono a Poste italiane spa i dati degli aventi diritto, la quale comunica ai beneficiari, tramite comunicazione individuale, la modalità di richiesta / gestione del bonus.
SOSPENSIONE AMMORTAMENTI
Nell’ambito del DL n. 104/20, c.d. “Decreto Agosto”, il Legislatore ha previsto, tra l’altro, con l’intento di non “aggravare” il bilancio d’esercizio 2020, la possibilità di “sospendere” (in tutto o in parte) l’imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Ora, in sede di approvazione è stato previsto che la predetta disposizione è applicabile anche al bilancio d’esercizio 2021 a favore dei soggetti che nel bilancio d’esercizio 2020 “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”.