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Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: prime istruzioni operative

La legge di conversione del Decreto fiscale, D.L. 146/2021, ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali a decorrere dal 21 dicembre 2021.

Più precisamente l’articolo 13 D.L. 146/2021, modificando l’articolo 14 D.Lgs 81/2008 ha previsto l’obbligo di preventiva comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro competente mediante sms o posta elettronica dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali con le modalità operative già in uso per quanto riguarda il rapporto di lavoro intermittente. Come precisato nella Nota n. 29 l’obbligo in esame interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
L’obbligo pertanto interessa solo i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione prevista all’articolo 2222 c.c., ossia coloro che si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 500,00 e € 2.500,00 per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione preventiva. 

RAPPORTI AVVIATI A PARTIRE DAL 21 DICEMBRE 2021 E GIA’ CESSATI O ANCORA IN ESSERE ALLA DATA DEL 11 GENNAIO 2022
Per tutti i rapporti di lavoro iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati o ancora in essere alla data del 11 gennaio 2022, il datore di lavoro dovrà effettuare la comunicazione entro il 18 gennaio 2022.

RAPPORTI AVVIATI DOPO L’11 GENNAIO 2022
Per tutti i rapporti di lavoro iniziati dopo l’11 gennaio 2022 restano ferme le regole ordinarie secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata PRIMA dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante da lettera di incarico.
In attesa degli opportuni aggiornamenti della specifica procedura telematica, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e – mail allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinario messo a disposizione di ciascun ispettorato territoriale: ITL.Treviso.occasionali@ispettorato.gov.it;
ITL.Venezia.occasionali@ispettorato.gov.it;
ITL.Verona.occasionali@ispettorato.gov.it;
ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it;
ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it.

Nel corpo della mail (alla quale non va allegato alcun documento) dovranno essere richiamate le seguenti informazioni:
Dati del committente e del prestatore;
Luogo della prestazione;
Sintetica descrizione dell’attività;
Data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’pera o il servizio (1 giorno, una settimana, un mese);
Ammontare complessivo del compenso stabilito per l’incarico.
Si riporta, di seguito, un esempio della comunicazione che deve essere effettuata:

Le comunicazioni possono essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività abbia inizio.

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